Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
      2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
      3. Qualora l'autorità giudiziaria abbia trasmesso alla Commissione copia di atti o documenti coperti dal segreto, richiedendone il mantenimento, la Commissione ne dispone la secretazione.
      4. La Commissione stabilisce quali ulteriori atti o documenti non devono essere divulgati.
      5. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      6. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario.